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SI RAMMENTA DI ALLEGARE I DOCUMENTI DI IDENTITA' DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO.    
LADDOVE LE PARTI DEL PROCEDIMENTO SIANO PIU' DI UNA, E' NECESSARIO CHE CIASCUNA COMPILI UNA SEPARATA PROCURA
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Con recente pronuncia il Tibunale di Torino (sent. 2552/2023), ha stabilito che "Secondo il condiviso orientamento di legittimità, a partire da Cass. 27.3.2019 n. 8473 (in seguito vedi Cass. 26.4.2022 n.13029), la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, cioè comprensiva del potere di conciliare e transigere la controversia".
Ciò posto, in merito alla forma della procura speciale sostanziale che la parte può rilasciare nel procedimento di mediazione, l'orientamento giurisprudenziale non è invece attualmente uniforme.
Infatti, a fronte di pronunce che confermano l'idoneità e la sufficienza di una procura speciale sostanziale "semplice", ovvero non autenticata, per rappresentare la parte in mediazione, limitando ai soli casi in cui si compiano atti che richiedano l'autentica della firma la necessità di una procura notarile (ai sensi dell'art. 1392 c.c. infatti la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l'accordo che il rappresentante deve concludere), ve ne sono altre che richiedono in ogni caso e comunque la procura autenticata da notaio per la partecipazione del soggetto delegato al procedimento di mediazione.
Pertanto, alla luce del contrasto giurisprudenziale in essere, è rimessa alla esclusiva responsabilità della parte la scelta della forma da utilizzare nel conferire a terzi la procura a rappresentarla in mediazione.